
UNICOM - CITTA' DI COSENZA
La città di Cosenza si è affidata alla piattaforma UNICOM per la gestione e comunicazione dell'imposta di soggiorno.
Tale imposta è dovuta per tutti i soggetti che pernottano nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e negli appartamenti ad uso turistico nelle modalità stabilite dal Regolamento Comunale deliberato in data 31/05/202 n. 69 nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
I gestori di "strutture ricettive" e i proprietari degli appartamenti uso turistico devono effettuare la registrazione al portale dedicato alla gestione di tutti gli adempimenti inerenti l’imposta di soggiorno attraverso il seguente link https://unicom.uno/registrati .
Una volta ricevute le credenziali di accesso al portale si può comunicare dal giorno 1 al giorno 15 di ogni mese i dati relativi all’ imposta di soggiorno del mese precedente e relativo versamento, se non si è avuto alcun arrivo si confermerà la presenza a zero.
Si ricorda che in caso di Appartamenti uso turistico è necessario compilare, per ogni "appartamento utilizzato a scopo turistico" (fino ad un massimo di tre appartamenti), il modulo di registrazione presente nella sezione download in fondo a questo pagina e consegnarlo all’Ufficio Tributi/Suap del Comune.
RIEPILOGO - ACCESSO AD UNICOM
- Validità dell'imposta dal 1 gennaio al 31 dicembre - Numero delle notti soggetti ad imposta di soggiorno: 7
TARIFFE IN VIGORE PER TUTTE LE STRUTTURE ALBERGHIERE E PARALBERGHIERE
- a) Alberghi e residenze turistico alberghiere, motels, residence, villaggi albergo, alberghi diffusi residence
- 1 stella €2,00
- 2 stelle €2,00
- 3 stelle €2,00 - b) Strutture d’epoca alberghiere, residenze della salute - beauty farm, ogni altra struttura turistico recettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.
(In caso di assenza di classificazione di alcune delle strutture sopra citate si applica l’imposta di 1,00 Giorno/Euro)
- 3 stelle superior €2,00
- 4 stelle €3,00
-4 stelle superior €3,00
-5 stelle €5,00
-5 stelle superior 5,00 - c) Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, roulette, camper, bungalow e similari ecc.) €2,00
- d) Case e appartamenti per vacanze gestite in forma di impresa, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, Bed & Breakfast (ogni altra struttura turistico recettiva che presenti elementi ricollegabili a tale categoria) €2,00
- e) Ostelli, Affittacamere €2,00
- f) Agriturismo €2,00
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
- a) i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
- b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti dal pagamento dell’imposta entrambi i genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovranno dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è 4 finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- f) il personale appartenente alle Forze di Polizia Statali e Locali, Vigili del Fuoco e alle Forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- g) le persone diversamente abili non autosufficienti che esibiscano idonea certificazione, ed il loro accompagnatore;
- h) il personale dipendente che svolge attività lavorativa presso la struttura.
Versamento dell'imposta
Il gestore della struttura ricettiva effettua la dichiarazione e il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun mese attraverso il canale di pagamento PagoPa oppure bonifico sul seguente iban del comune: IT 70 I 030691 62061 000000 46017 .
DOWNLOAD
- Regolamento dell'imposta di soggiorno in vigore anno 2025
- Tariffe in vigore con il nuovo Regolamento dell'imposta di soggiorno
- Modello iscrizione all’Albo degli Appartamenti uso turistico;
- Modello richiesta credenziali al Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato;
- Modello richiesta credenziali al Portale SIRDAT Regione Calabria;
- Tipologia strutture ricettive Regione Calabria
